IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  8  della  legge  regionale  19  luglio 1984, n. 46, come
modificato con legge regionale 2 luglio 1991,  n.  29,  e'  aggiunto,
dopo il quinto comma, il seguente comma:
   "I  centri  riabilitativi a degenza diurna devono avere gli stessi
requisiti  previsti  per  quelli  residenziali,  con  esclusione  dei
dormitori. Essi
devono,  altresi',  disporre  di uno o due locali di soggiorno per le
esigenze del tempo libero. Qualora accolgano bambini di eta'  sino  a
quattro anni devono essere provvisti di locali adatti a brevi periodi
di riposo".