IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 8 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 46, come modificato con legge regionale 2 luglio 1991, n. 29, e' aggiunto, dopo il quinto comma, il seguente comma: "I centri riabilitativi a degenza diurna devono avere gli stessi requisiti previsti per quelli residenziali, con esclusione dei dormitori. Essi devono, altresi', disporre di uno o due locali di soggiorno per le esigenze del tempo libero. Qualora accolgano bambini di eta' sino a quattro anni devono essere provvisti di locali adatti a brevi periodi di riposo".